Assenza di cancellazione.
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Modifica e Risoluzione del Contratto possono essere effettuate mediante accordo reciproco tra le parti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Contratto, da altre leggi applicabili o dall’accordo stesso.
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Su richiesta di una delle parti, il contratto può essere modificato o risolto per decisione del tribunale solo:
- In caso di violazione sostanziale del contratto da parte dell’altra parte;
- In altri casi previsti dal presente Contratto, da altre leggi applicabili o dall’accordo.
- Si considera sostanziale la violazione del contratto da parte di una delle parti che comporta per l’altra parte un danno tale da privarla in misura significativa di ciò che aveva diritto di aspettarsi al momento della conclusione del contratto.
- La parte cui il presente Contratto, altre leggi applicabili o l’accordo conferiscono il diritto di modificare unilateralmente il contratto, deve esercitare tale diritto in buona fede e ragionevolmente nei limiti previsti dal presente Contratto, dalle altre leggi applicabili o dall’accordo.
Clausola di Salvaguardia. Nel caso in cui qualsiasi disposizione del presente Contratto diventi invalida o illegale, essa sarà modificata nella misura minima necessaria per conferirle validità e per garantirne la conformità alla legge.